La Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 relativo a “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 21 dicembre 2021 modifica l’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 prevedendo:
- che anche i Datori di Lavoro debbano ricevere specifica ed adeguata formazione ed aggiornamento;
- la rivisitazione complessiva degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione, prevedendo l’adozione di un unico nuovo accordo, per accorpare, rivedere e modificare quelli attualmente vigenti;
- i contenuti e le modalità per l’addestramento, sia per l’uso di macchine, impianti e DPI, sia per l’applicazione delle procedure di lavoro;
- l’obbligo di aggiornamento almeno biennale del preposto con modalità in presenza.
Rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione ed obbligo di formazione del Datore di Lavoro
La Legge n. 215/2021 modifica l’articolo 37 inserisce i Datori di Lavoro tra i soggetti che debbono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
A tale proposito entro il 30 giugno 2022 è previsto che gli attuali Accordi Stato-Regioni con i criteri, contenuti e modalità della formazione siano rivisti ed accorpati in un unico nuovo accordo.
Addestramento
La Legge n. 215/2021 chiarisce che l’addestramento consiste:
- nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione (collettiva ed individuale);
- nell’esercitazione, per l’applicazione delle procedure di lavoro.
Anche l’addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.
Formazione e aggiornamento biennale del Preposto
Per il ruolo del preposto, la legge n. 215/2021 inserisce un nuovo comma all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 che prevede che la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022, sia effettuata:
- interamente in presenza;
- ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi.
Sanzioni per mancata formazione, aggiornamento ed addestramento
Rimangono penalmente sanzionate, in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente (se incaricato della formazione) la mancata formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti. Per questi ultimi è sanzionato anche il caso in cui la formazione e l’aggiornamento non siano effettuati in presenza. È inoltre sanzionato anche il mancato addestramento sulle attrezzature, sui dispositivi e sulle procedure di lavoro. Va infine ricordato che, in caso di verifiche da parte degli enti di controllo, la mancata formazione è causa di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008.