Presentazione e compilazione del MUD 2022
Segnaliamo che in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 16 del 21 gennaio 2022 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 21 maggio 2022.
Chi è obbligato alla presentazione?
Chi è obbligato alla presentazione
Comunicazione rifiuti speciali
- Chiunque effettua a titolo professionale attività diraccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commerciantied intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuanooperazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricoleche producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendentie sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’ 184 comma 3 lettere c),d) e g)).
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) Lgs. 152/2006;
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del Lgs. 151/2005.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Si specifica che le aziende che producono rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti dovranno presentare la dichiarazione solo per i rifiuti pericolosi e non per tutti quelli prodotti.
Chi è esonerato dall’obbligo di presentazione
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi liberi professionisti) non hanno l’obbligo di presentazione del MUD. Diversamente, hanno l’obbligo di presentazione se producono rifiuti pericolosi.
Chi, durante l’anno 2021, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD
Vi invitiamo pertanto, qualora interessati, a contattarci entro il 31.05.2021 per la prenotazione del Servizio.